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IL DECRETO

Normativa della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

La sicurezza sul lavoro in Italia è normata dal D.Lgs. 81/08 o Testo Unico sulla Sicurezza.

La legge stabilisce regole, procedure e misure di prevenzione e protezione da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro. L'obiettivo è quello di evitare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori a rischi legati all'attività lavorativa per prevenire e proteggere da infortuni e malattie professionali.

Qualsiasi attività (aziende, studi professionali, negozi ecc.) che abbia almeno un lavoratore, anche socio, ha l'obbligo di adeguarsi alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

La sicurezza sul lavoro è un onere del datore di lavoro, ma tutti i dipendenti collaborano adottando le misure messe a loro disposizione ed avendo un atteggiamento consono al luogo di lavoro e alla propria mansione.

Il luogo di lavoro deve essere dotato di tutte le misure atte a garantire la sicurezza e deve esistere un'attività di prevenzione e protezione adeguata ai rischi aziendali precedentemente valutati con il DVR (Documento Valutazione Rischi). Inoltre tutti i lavoratori devono ricevere un'adeguata informazione (Art.36 D.lgs 81/08) e formazione (Art. 37 D.lgs. 81/08) in relazione al proprio ruolo (RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Addetti al servizio antincendio (D.M. 10/03/98), Addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003), ecc.).

Il complesso normativo della sicurezza sul lavoro è ampio e le principali norme sono consultabili in PDF nel pannello a sinistra.

In sintesi il datore di lavoro deve provvedere a definire le misure generali di tutela attraverso un'attenta e continuativa valutazione dei rischi, provvedere alla sorveglianza sanitaria e collaborare con RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). I preposti devono vigilare sull'osservanza delle norme da parte dei lavoratori e quest'ultimi contribuire all'adempimento degli obblighi previsti.

Di seguito gli obblighi delle figure della sicurezza sanciti dal D.Lgs. 81/08:

Obblighi Datore di Lavoro - Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15)

Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:

  • valutazione dei rischi;

  • programmazione della prevenzione;

  • eliminazione e/o riduzione dei rischi;

  • l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici;

  • l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;

  • il controllo sanitario;

  • l'informazione e la formazione;

  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio;

  • l'uso di segnali di avvertimento.

Obblighi Datore di Lavoro - Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)

Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle
seguenti condizioni:

  • che risulti da atto scritto recante data certa;

  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;

  • che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;

  • che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria;

  • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
     

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro riferito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Obblighi Datore di Lavoro - Obblighi non delegabili (D.Lgs. 81/08, art. 17)

Non sono delegabili:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;

  • la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18)

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

  • nominare il medico competente;

  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;

  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

  • limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;

  • richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;

  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

  • richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi;

  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;

  • adempiere agli obblighi di informazione e formazione;

  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR;

  • elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;

  • comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;

  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti (art. 50);

  • munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;

  • convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;

  • aggiornare le misure di prevenzione;

  • comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

  • vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

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